FUNZIONE "VOLONTARI" SUL RASD

Evento Promosso da: Csen Veneto

Sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive è ora disponibile la funzione dedicata alla comunicazione dei nominativi dei volontari e degli importi corrisposti a titolo di rimborso forfettario da parte di ASD e SSD.

Ecco la procedura da seguire:

Il Dipartimento dello Sport ha introdotto il 14 novembre, all’interno della sezione Lavoro Sportivo, il nuovo modulo “Volontari”. Questo strumento permette agli enti sportivi di comunicare i dati relativi ai rimborsi forfettari per spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, adempiendo all’obbligo previsto dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021.

La normativa richiede agli enti eroganti di segnalare:

  • i nominativi dei volontari sportivi;
  • l’importo dei rimborsi forfettari ricevuti durante l’attività sportiva.

La comunicazione deve essere effettuata tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nella sezione “Volontari”, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si sono svolte le prestazioni sportive.

La piattaforma è accessibile al link: https://registro.sportesalute.eu. Gli utenti abilitati possono accedere utilizzando le proprie credenziali.

Nella sezione Lavoro Sportivo, è disponibile il modulo “Volontari” per effettuare la comunicazione.

 

Digitando su “Volontari” selezionare “Nuovo volontario” e compilare i dati richiesti.

 

INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI

Il modulo consente di inserire il codice fiscale del volontario.

Si precisa che il volontario non è obbligatoriamente tenuto a essere tesserato.

  • Volontario tesserato: inserendo il codice fiscale, il sistema recupererà automaticamente i dati già presenti nella piattaforma.
  • Volontario non tesserato: premendo il pulsante “Nuovo”, sarà possibile inserire manualmente i dati anagrafici.

Per creare una nuova anagrafica, è necessario cliccare su “Verifica”, che aprirà una schermata dedicata per l’inserimento dei dati.

Se il volontario è un cittadino straniero privo di codice fiscale italiano, sarà obbligatorio fornire le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome;
  • Data di nascita;
  • Sesso;
  • Paese di nascita;
  • Estremi di un documento di identità.

 

DATI RELATIVI AL RIMBORSO FORFETTARIO

Dopo aver inserito i dati anagrafici del volontario, è necessario procedere con l’inserimento delle informazioni relative al rimborso delle spese forfettarie.

 

Organismo Sportivo o Ente di Riconoscimento

Come primo passaggio, occorre indicare l’organismo sportivo o ente che ha riconosciuto la manifestazione o l’evento sportivo. Questo può essere:

  • Federazioni sportive nazionali;
  • Discipline sportive associate;
  • Enti di promozione sportiva (anche paralimpici);
  • CONI, CIP o la società Sport e Salute S.p.A.

Riferimento normativo (art. 29, comma 2, D. Lgs. 36/2021):
La normativa consente di riconoscere ai volontari sportivi rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute durante attività sportive, comprese quelle svolte nel proprio comune di residenza. Questi rimborsi sono validi solo per eventi e manifestazioni riconosciuti dagli organismi sopra elencati, che hanno il compito di definire le spese e le attività ammissibili.

 

Codice Attività del Volontario

L’attività svolta dal volontario deve rispettare questi requisiti:

  1. Registrata dall’Organismo Sportivo al Registro Nazionale;
  2. Inserita dall’Ente sportivo dilettantistico e successivamente validata dall’Organismo di affiliazione.

Nota importante:
Il codice attività si riferisce all’evento o manifestazione riconosciuta, non alla mansione svolta dal volontario.

 

Come individuare il codice attività

L’attività può essere organizzata:

  • Direttamente dall’Organismo Affiliante: in questo caso, le attività sono già registrate nel sistema senza ulteriori passaggi (es. campionati).
  • Da una ASD/SSD: l’attività deve essere inserita dall’Ente sportivo dilettantistico e validata dall’organismo di affiliazione.

Il codice può essere reperito:

  • Nella sezione “Attività/Elenco attività” dell’Organismo Sportivo;
  • Nella sezione “Attività” della ASD/SSD.

 

Compilazione dei dati richiesti

Dopo aver identificato il codice attività, sarà necessario specificare:

  • Data di inizio dell’attività o evento svolto dal volontario;
  • Importo del rimborso forfettario riconosciuto.

 

Limiti sul rimborso:

  • L’importo deve essere maggiore di zero e non superiore a 400 euro mensili.
  • Ogni volontario può ricevere un massimo di 400 euro mensili (limite soggettivo).

 

Attenzione:
Il limite mensile si basa sulla data dell’evento/manifestazione e non sulla data di pagamento (principio di competenza).

 

Autocertificazione del volontario

Il volontario dovrà autocertificare i rimborsi ricevuti per verificare:

  • Il rispetto del limite mensile di 400 euro;
  • Il superamento delle soglie fiscali e previdenziali previste dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2021.
  • Principio di cassa: si considera l’importo effettivamente percepito.
  • Principio di competenza: si fa riferimento all’evento o alla manifestazione svolta.

 

Possibilità di superare i 400 euro mensili

È possibile che un volontario percepisca più di 400 euro in un mese, purché i rimborsi si riferiscano a manifestazioni o eventi svolti in mesi diversi. Ad esempio, se un volontario partecipa a due eventi in mesi distinti, potrebbe ricevere 500 euro in un mese, senza violare i limiti, poiché il calcolo si basa sulla competenza dei singoli eventi.

La normativa stabilisce che il limite mensile complessivo di 400 euro si applica in relazione a ciascun evento o manifestazione sportiva.

 

Esempio pratico di rimborso forfettario:

Un volontario partecipa nel mese di ottobre a un’attività riconosciuta dalla FGI (codice attività: 13642) ricevendo un rimborso forfettario di € 300,00. Successivamente, nel mese di novembre, partecipa a un’altra attività (codice attività: 13644) con un rimborso di € 200,00.

Entrambi i rimborsi, riferiti a eventi svolti in mesi diversi, vengono erogati al volontario nel mese di dicembre.

 

Procedura di inserimento:

  1. Dopo aver inserito i dati richiesti, premere il pulsante “Verifica” per controllare la correttezza delle informazioni.
  2. Successivamente, cliccare il pulsante verde “Salva” per completare l’operazione.

 

Modifiche o correzioni:

È possibile modificare o eliminare i dati inseriti entro un periodo massimo di 60 giorni dalla data di registrazione.

 

 

Termine per la comunicazione dei rimborsi forfettari ai volontari

La scadenza per comunicare i nominativi dei volontari sportivi che hanno ricevuto rimborsi forfettari e l’importo corrisposto è fissata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si sono svolte le prestazioni sportive.

Questo termine si riferisce presumibilmente ai trimestri solari, come accade per altre figure sportive, ad esempio i giudici di gara.

 

Contesto normativo

La disciplina sui rimborsi forfettari per i volontari è stata introdotta a partire dal 1° giugno 2024 con il D.L. 71/2024, convertito in L. 106/2024. Tuttavia, l’effettiva applicazione è stata subordinata alle delibere degli Organismi Sportivi, che hanno dovuto definire le tipologie di spese ammesse e le attività per le quali è consentita questa modalità di rimborso.

Di conseguenza, è improbabile che nel mese di giugno le ASD/SSD abbiano già erogato rimborsi ai volontari, mentre è più realistico che tali operazioni siano iniziate nel terzo trimestre 2024.

 

Scadenze previste per il 2024

TrimestreScadenza per la comunicazione
Luglio – Agosto – Settembre 2024 31 ottobre 2024
Ottobre – Novembre – Dicembre 2024 31 gennaio 2025

Impedimenti tecnici

Il modulo “Volontari” per la comunicazione è stato reso disponibile solo l’11 novembre 2024, successivamente alla scadenza del 31 ottobre, prevista per il 3° trimestre. Di conseguenza, gli enti sportivi dilettantistici non hanno potuto rispettare il termine per motivi tecnici.

 

Possibile estensione del termine

Considerando il ritardo nel rilascio del modulo, la scadenza per la comunicazione del 3° trimestre potrebbe essere interpretata come 31 dicembre 2024, ovvero il mese successivo alla disponibilità del modulo stesso.

 

Raccomandazione

Nonostante l’incertezza normativa e l’assenza di proroghe ufficiali, si raccomanda agli enti sportivi dilettantistici di procedere al più presto con la comunicazione relativa ai rimborsi forfettari del 3° trimestre 2024 per adempiere agli obblighi previsti.

 

Vuoi maggiori informazioni?

Share

Strategy