Decreto di Natale e Capodanno

Evento Promosso da: Csen Veneto

E' stato pubblicato il Decreto per Natale e Capodanno con molte restrizioni: prefestivi e festivi saranno ‘rossi', quindi si parla dei giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, e ancora 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Zona arancione invece nei giorni feriali, cioè dal 28 dicembre al 30 dicembre e il 4 gennaio. Si alle visite ad amici e parenti, ma con numero limitato a due. ​​​​ ​

 

Per quanto riguarda lo sport ricordiamo che gli allenamenti individuali che non fanno parte di campionati nazionali sono consentiti all'aperto solo nei giorni arancioni. Nei giorni rossi invece saranno vietati anche gli allenamenti (a livello regionale e provinciale) per le quali sono già sospese le gare. Saranno sospese tutte le attività, anche di interesse nazionale, degli Enti di promozione.

Sarà consentito invece svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

Di seguito il testo ufficiale:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.


2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  

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