Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute

Evento Promosso da: Csen Veneto

Ecco i chiarimenti che la Regione Veneto ha dato a seguito dell’ordinanza n.1. Molto importante l’aspetto sportivo, sospese solo le manifestazioni con presenza di pubblico; palestre e piscine aperte.

Grazie della collaborazione a voi tutti.

Per necessità ci potrete contattare anche al numero 3913302535 - segreteria@csenveneto.it.

 

Al fine di dirimere quesiti posti da parte delle Autorità Sanitarie Locali si forniscono i seguenti chiarimenti sulla corretta applicazione dei contenuti dell'Ordinanza n. 1 del 23.02.2020. 

La lettera A dell'art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati. 

In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportando l'afflusso di pubblico esulano dall'ordinaria attività delle comunità focali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo. 

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo (es.. centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone. 

Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali. 

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono pertanto essere ricomprese nella sospensione, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni). 

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari. 

In relazione alla disinfezione giornaliera dei trasporti pubblici l'attuazione della direttiva è di competenza delle Aziende che hanno in gestione il servizio con i normali prodotti presenti sui mercato.

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