Aggiornamenti: Coronavirus e Sport

Evento Promosso da: Csen Veneto

Sono arrivati nella giornata del 24 febbraio 2020 i chiarimenti che il Ministero della Salute d'intesa con le Regioni, in seguito alla precedente ordinanza. Molto importante l’aspetto sportivo, in Veneto sospese solo le manifestazioni con presenza di pubblico; palestre e piscine aperte e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazione di persone. In Lombardia vale invece ancora la chiusura.

 

Al fine di dirimere quesiti posti da parte delle Autorità Sanitarie Locali si forniscono i seguenti chiarimenti sulla corretta applicazione dei contenuti dell'Ordinanza n. 1 del 23.02.2020. 

La lettera A dell'art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati. 

In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportando l'afflusso di pubblico esulano dall'ordinaria attività delle comunità focali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo. 

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo (es.. centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone. 

Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali. 

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono pertanto essere ricomprese nella sospensione, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni). 

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari. 

In relazione alla disinfezione giornaliera dei trasporti pubblici l'attuazione della direttiva è di competenza delle Aziende che hanno in gestione il servizio con i normali prodotti presenti sui mercato.

 

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