Dal 20 Luglio Obbligo del Defibrillatore

Evento Promosso da: Csen Veneto

Dal 20 luglio 2016 entrerà in vigore il decreto Balduzzi e salvo nuove proroghe scatterà l'obbligo per le società e le associazioni sportive del defibrillatore. Un passo in più per la sicurezza degli atleti, ma anche l'ennesimo obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche in questo periodo di crisi.

L’obbligo riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) o le Ssd (Società Sportive Dilettantistiche) che dovranno quindi essere fornite di defibrillatore durante lo svolgimento dell’attività sportiva, sia in allenamento che nelle competizioni ufficiali. Rimangono esenti dall’ obbligo le società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione sarà a carico della società come la spesa per la formazione e conseguente acquisizione degli attestati di BLSD per il personale.
Le società che operano in uno stesso impianto sportivo potranno però consorziarsi o demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.

 

Il tema dei defibrillatori è un tema Sanitario ed essendo la sanità un argomento demandato alle regioni, la Regione Veneto ha legiferato con la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, art. 26 e successive delibere indicando solamente società sportive ed impianti.

 

Anche il Coni, con la circolare del 16 giugno 2016, si è espressa in materia. Il primo dubbio che ci si pone, sotto il profilo strettamente giuridico, è se possa una circolare amministrativa “derogare” ad un obbligo previsto da una legge dello Stato (articolo 7, comma 11, D.L. 158/2012) in materia di certificazione sanitaria e il secondo è se questa elencazione possa individuare, anche ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, l’area delle società sportive non tenute agli obblighi di detenzione dei defibrillatori semiautomatici e della formazione degli addetti relativi in quanto attività a ridotto impegno cardiocircolatorio.

Si ricorda come l’articolo 5 del D.M. 24 aprile 2013 esonera dall’ obbligo del defibrillatore una serie di attività sportive (tutte già ricomprese nell’ elenco della circolare CONI) con norma aperta in quanto conclude allargando l’agevolazione agli “sport assimilabili”. 

 

CSEN dal canto suo ha già stretto convenzioni con le più importanti case costruttrici e nel sito nazionale potrete trovare le convenzioni per i defibrillatori valide le associazioni CSEN.

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