Linee Guida attività sportiva - DPCM 13 ottobre 2020

Evento Promosso da: Csen Veneto

l DPCM 13 ottobre 2020 reca misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. 

 

Per quanto di specifico interesse del mondo dello sport, il provvedimento:

 

- stabilisce i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale, fatta eccezione per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (articolo 1, comma 1, lettera a).

 

- prevede che sia consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (articolo 1, comma 6, lettera d).

 

- stabilisce che, per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettiva Federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianto sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza di sicurezza (almeno 1 m frontalmente / lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina (articolo 1, comma 6, lettera e).

 

 

- prevede che le Regioni e le Province autonome possano stabilire, d’intesa con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza (articolo 1, comma 6, lettera e).

 

 

- stabilisce che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni, siano consentite a porte chiuse - nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (articolo 1, comma 6, lettera e).

 

prevede che l'’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento (articolo 1, comma 6, lettera f).

 

 

- prevede che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, sia consentito da parte delle società professionistiche - sia a livello agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale (dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento del Ministro dello Sport) (articolo 1, comma 6, lettera g).

 

 

- stabilisce che, al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori per i quali l’ingresso in Italia è vietato e per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, debbano avere effettuato un test molecolare / antigienico per verificare lo stato di salute. Il test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona. In caso di esito negativo del tampone, i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo di riferimento (articolo 1, comma 6, lettera h).

 

 

- prevede che le attività delle sale scommesse siano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accerto la compatibilità dello svolgimento dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (articolo 1, comma 6, lettera l).

 

 

- stabilisce che gli enti proprietari degli edifici scolastici, in raccordo con le istituzioni scolastiche, possano autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocollo di sicurezza e procedere alle necessarie attività di pulizia e igienizzazione. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (articolo 1, comma 6, lettera r).

 

 

- con riguardo all’attività delle strutture ricettive, prevede che i protocolli o le linee guida delle Regioni riguardino, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive (articolo 1, comma 6, lettera nn, n. 5).

 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle disposizioni, si prevede che il prefetto territorialmente competente ne assicuri l’esecuzione e monitori l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti (avvalendosi eventualmente delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando dei carabinieri e delle Forze armate) (articolo 11).  

 

È previsto, inoltre, che il Decreto, entri in vigore domani, 14 ottobre, e resta valido fino al prossimo 13 novembre (articolo 12).

 

LINEE GUIDA PALESTRE E ATTIVITA' FISICHE CON MODALITA' CORSI

 Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 51

▪ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.

▪ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.

▪ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.

▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

▪ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

 

 

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.

▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

▪ È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

▪ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. 59

Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

▪ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).

▪ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.

▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

 

 

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