Decreto Ristori e Ristori bis in Gazzetta Ufficiale

Evento Promosso da: Csen Veneto

E' stato pubblicato il decreto Ristori. Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi come provvedimento di emergenza per dare un contributo economico immediato per i settori che sono stati costretti allo stop.

Per il mondo dello sport sono pronti indennizzi di 800 euro per il mese di novembre 2020 ai collaboratori sportivi, che saranno erogati sempre da Sport e Salute S.p.A. Lo prevede l'articolo 16 del testo. L'articolo 3, inoltre, istituisce il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

 

Due sono le norme che riguardano in particolare lo sport:
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L'articolo 3 che prevede al comma 1 che : al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

 

L'articolo 17 al comma 1 prevede che: Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Nella relazione tecnica e' stimato prudenzialmente che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

 

Ristori bis - Associazioni Terzo Settore

Articolo 15

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore 1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. 3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

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